Statuti dell’associazione

Associazione dell* specialist* in salute sessuale della Svizzera latina: educazione – formazione – consulenza

Forma giuridica, scopo e sede

Art. 1
Con il nome di “Associazione dell* specialist* in salute sessuale della Svizzera latina: educazione – formazione – consulenza” ALECSS, è costituita un’associazione senza scopo di lucro, retta dai presenti statuti e dagli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero.

Art. 2
L’obiettivo dell’Associazione è difendere e promuovere gli interessi collettivi e le competenze professionali dell* specialist* in salute sessuale. Mira a garantire la professionalità dell* specialist* in salute sessuale che esercita in ambito educativo, formativo e di consulenza.
Le sue azioni principali mirano:

Art. 3
La sede dell’Associazione è il domicilio di chi ne ha la presidenza.

ORGANIZZAZIONE

Art. 4
Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’assemblea generale;
  2. Il comitato;
  3. Il revisore dei conti

Art. 5
I mezzi dell’Associazione sono costituiti dalle quote annuali delle socie, dalle donazioni, dalle eredità e da ogni altra fonte approvata dall’Assemblea generale. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

SOCI*

Art. 6
Può diventare soci*, con preavviso del Comitato, ogni persona fisica che aderisce agli scopi dell’Associazione, secondo l’art. 2, oltre alla Carta associativa.

L’associazione è composta da soci* attiv*, passiv* e onorari*:

  1. Possono essere soci* attiv* le persone che hanno ottenuto un titolo riconosciuto dall’istanza ufficiale, SALUTE SESSUALE Svizzera, che diffonde i principi dell’International Planned Parenthood Federation (IPPF) e dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS). Queste persone devono esercitare in modo regolare, o in qualità di supplente, le professioni di specialistǝ in salute sessuale: educazione – formazione – consulenza. Ogni membro attivo ha voto decisionale nell’Assemblea generale;
  2. Possono essere soci* passiv* le persone che hanno ottenuto un titolo riconosciuto dall’istanza ufficiale, SALUTE SESSUALE Svizzera e che non esercitano un’attività lavorativa nel campo della salute sessuale. Ogni membro passivo ha voto consultivo all’Assemblea generale;
  3. Le soci* onorari* sono designati dall’Assemblea generale, su preavviso del Comitato o su domanda dei soci*. Sono accettati dall’Assemblea generale. Ogni membro onorario ha voto consultivo.

Art. 7
La richiesta di adesione è indirizzata al Comitato. L’Assemblea generale, su preavviso del comitato, accetta le nuov* soci*.

Art. 8
L’annuncio della dimissione è indirizzato in forma scritta al Comitato. Dopo il secondo richiamo di quota annuale non pagata, l* soci* sono considerat* dimissionari*.

  1. L’esenzione dalla quota annuale può essere decisa dal Comitato per una durata di tempo limitata;
  2. L’esclusione di un* soci* dell’associazione può essere decisa dall’Assemblea generale per motivi legati alla mancanza di deontologia professionale, all’etica professionale o in caso di conflitto di interessi con l’Associazione. Il soggetto dell’esclusione ha la possibilità di essere ascoltat* prima della decisione e può inoltrare ricorso al Comitato.

L’Assemblea Generale

Art. 9
L’Assemblea Generale è l’autorità suprema dell’Associazione.

Art. 10
Le funzioni dell’Assemblea Generale sono le seguenti. Essa deve :

Art. 11
L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente. Un* altr* membro del Comitato redige il verbale della riunione. Il verbale deve essere firmato dall’autore e dalla persona che presiede l’Assemblea generale.

Art. 12
Le decisioni dell’Assemblea generale sono prese con la maggioranza semplice dei soci attivi presenti. Le decisioni relative alla modifica degli statuti non possono essere prese se non con la maggioranza dei due terzi dell* soci* attiv* presenti.

Art. 13
Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

Le soci* attiv* assenti hanno la possibilità di farsi sappresentare per procura da un* soci* attiv* dell’Associazione; tuttavia ogni rappresentante non può ricevere più di due procure.

Art. 14
L’ordine del giorno dell’Assemblea generale annuale è definito dal comitato. Comprende necessariamente:

IL COMITATO

Art. 15
Il Comitato esegue e fa rispettare le decisioni dell’Assemblea generale. Gestisce l’Associazione e prende le misure necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2. Il Comitato decide su tutte le questioni che non sono di competenza dell’Assemblea generale.

Art. 16

Art. 17
Il Comitato si organizza autonomamente. Si riunisce secondo le necessità dell’Associazione. Il Comitato è costituito in modo valido se sono presenti tre soci*, Presidente inclus*. Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza semplice dell* soci* presenti. L* Presidente vota e, in caso di parità di voti, sceglie il voto.

Art. 18
In caso di assenza durante il mandato, il Comitato può completarsi per cooptazione fino all’Assemblea generale seguente. Se la presidenza è vacante, l* vicePresidente o un altro membro di Comitato succedono al ruolo fino all’Assemblea generale successiva.

Art. 19
L’Associazione è validamente implicata con la firma collettiva dell* Presidente e di un membro di comitato.

Art. 20
Il Comitato:

Art. 21
Il Comitato assume (licenzia) collaborazioni salariate o a titolo gratuito in seno all’Associazione. Può attribuire a ogni soci* dell’Associazione o esterna a questa un mandato limitato nel tempo e ne definisce le mansioni.

ORGANO DI CONTROLLO DEI CONTI

Art. 22
L’organo di controllo dei conti verifica la gestione finanziaria dell’Associazione e presenta un rapporto all’Assemblea generale.

GRUPPI DI LAVORO

Art. 23
Per trattare e approfondire specifiche tematiche, domande e aspetti, oltre a garantire l’organizzazione della formazione continua, l’Associazione forma tramite l’Assemblea generale dei gruppi di lavoro. I membri dei gruppi di lavoro sono eletti dall’Assemblea generale, con un mandato di 2 anni rinnovabili, su preavviso del comitato, secondo gli articoli 10 e 20.
Il Comitato o l’Assemblea generale può costituire dei gruppi di lavoro in ogni momento, con lo scopo di trattare e approfodire diverse domande o aspetti. Questi gruppi devono rispondere del loro lavoro durante gli incontri di Comitato e durante l’Assemblea generale annuale.

SCIOGLIMENTO

Art. 24
L’associazione può essere sciolta dall’Assemblea generale, con la maggioranza dei due terzi dell* soci* attiv*. Se i due terzi dell* soci* attiv* non sono presenti, dev’essere organizzata una nuova assemblea generale con convocazione delle soci*. In questo caso, le decisioni saranno prese con la maggioranza dell* soci* attiv* presenti.

Eventuali attivi saranno devoluti a un’organizzazione con scopi simili.

I presenti statuti sono stati approvati dall’Assemblea costitutiva del 16 giugno 2018 a Losanna.