Statuti dell’associazione
Associazione dell* specialist* in salute sessuale della Svizzera latina: educazione – formazione – consulenza
Forma giuridica, scopo e sede
Art. 1
Con il nome di “Associazione dell* specialist* in salute sessuale della Svizzera latina: educazione – formazione – consulenza” ALECSS, è costituita un’associazione senza scopo di lucro, retta dai presenti statuti e dagli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero.
Art. 2
L’obiettivo dell’Associazione è difendere e promuovere gli interessi collettivi e le competenze professionali dell* specialist* in salute sessuale. Mira a garantire la professionalità dell* specialist* in salute sessuale che esercita in ambito educativo, formativo e di consulenza.
Le sue azioni principali mirano:
- Al riconoscimento delle professioni di specialistǝ in salute sessuale così come riconosciute da SANTE SEXUELLE SUISSE;
- All’identificazione come lavori d’utilità pubblica delle prestazioni legate all’educazione, alla formazione alla consulenza in salute sessuale.
- Alla collaborazione con i partner interessati dalla tematica della salute sessuale
- Alla qualità della formazione dell* specialist* in salute sessuale
- A proporre delle formazioni continue adattate ai bisogni dell* soci*
- A mettere a disposizione degli interessati l’esperienza e la competenza dell* specialist* in salute sessuale
- A favorire l’emulazione, la coesione e la solidarietà tra le soci*
Art. 3
La sede dell’Associazione è il domicilio di chi ne ha la presidenza.
ORGANIZZAZIONE
Art. 4
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’assemblea generale;
- Il comitato;
- Il revisore dei conti
Art. 5
I mezzi dell’Associazione sono costituiti dalle quote annuali delle socie, dalle donazioni, dalle eredità e da ogni altra fonte approvata dall’Assemblea generale. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
SOCI*
Art. 6
Può diventare soci*, con preavviso del Comitato, ogni persona fisica che aderisce agli scopi dell’Associazione, secondo l’art. 2, oltre alla Carta associativa.
L’associazione è composta da soci* attiv*, passiv* e onorari*:
- Possono essere soci* attiv* le persone che hanno ottenuto un titolo riconosciuto dall’istanza ufficiale, SALUTE SESSUALE Svizzera, che diffonde i principi dell’International Planned Parenthood Federation (IPPF) e dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS). Queste persone devono esercitare in modo regolare, o in qualità di supplente, le professioni di specialistǝ in salute sessuale: educazione – formazione – consulenza. Ogni membro attivo ha voto decisionale nell’Assemblea generale;
- Possono essere soci* passiv* le persone che hanno ottenuto un titolo riconosciuto dall’istanza ufficiale, SALUTE SESSUALE Svizzera e che non esercitano un’attività lavorativa nel campo della salute sessuale. Ogni membro passivo ha voto consultivo all’Assemblea generale;
- Le soci* onorari* sono designati dall’Assemblea generale, su preavviso del Comitato o su domanda dei soci*. Sono accettati dall’Assemblea generale. Ogni membro onorario ha voto consultivo.
Art. 7
La richiesta di adesione è indirizzata al Comitato. L’Assemblea generale, su preavviso del comitato, accetta le nuov* soci*.
Art. 8
L’annuncio della dimissione è indirizzato in forma scritta al Comitato. Dopo il secondo richiamo di quota annuale non pagata, l* soci* sono considerat* dimissionari*.
- L’esenzione dalla quota annuale può essere decisa dal Comitato per una durata di tempo limitata;
- L’esclusione di un* soci* dell’associazione può essere decisa dall’Assemblea generale per motivi legati alla mancanza di deontologia professionale, all’etica professionale o in caso di conflitto di interessi con l’Associazione. Il soggetto dell’esclusione ha la possibilità di essere ascoltat* prima della decisione e può inoltrare ricorso al Comitato.
L’Assemblea Generale
Art. 9
L’Assemblea Generale è l’autorità suprema dell’Associazione.
- Si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno e in sessione straordinaria quando ritenuto necessario dal Comitato o quando un quinto dei soci ne fa richiesta scritta;
- La data dell’Assemblea generale ordinaria deve essere trasmessa a tutti i soci con almeno due mesi di anticipo. I soci possono richiedere l’inserimento di trattande all’ordine del giorno facendone richiesta scritta al Comitato un mese prima dell’Assemblea generale;
- L’invito scritto e/o elettronico e l’ordine del giorno devono pervenire a tutti i soci entro quindici giorni prima dell’Assemblea generale. In caso di revisione degli statuti, le modifiche proposte devono essere incluse negli statuti.
Art. 10
Le funzioni dell’Assemblea Generale sono le seguenti. Essa deve :
- Eleggere i membri del Comitato;
- Adottare e/o modificare gli Statuti, a maggioranza dei due terzi dell* soci* attiv* presenti;
- Esaminare e approvare i conti e il bilancio;
- Stabilire le quote annuali di adesione all’Associazione;
- Assicurare la revisione dei conti conferendo un mandato a un ente di revisione esterno;
- Esonerare il Comitato e i Revisori dei Conti dai loro compiti;
- Deliberare su tutti i punti all’ordine del giorno;
- Ammettere i soci in conformità all’art. 8, su comunicazione del Comitato;
- Può escludere un* soci* ai sensi dell’art. 8 al. b. ;
- Nominare i delegati a tutti gli organi in cui l’Associazione deve essere rappresentata per mandati a lungo termine;
- Nominare i delegati professionali ai gruppi di lavoro;
- Determina l’orientamento dei lavori e decide sulle attività dell’Associazione;
- Elegge gli scrutatori-trici.
Art. 11
L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente. Un* altr* membro del Comitato redige il verbale della riunione. Il verbale deve essere firmato dall’autore e dalla persona che presiede l’Assemblea generale.
Art. 12
Le decisioni dell’Assemblea generale sono prese con la maggioranza semplice dei soci attivi presenti. Le decisioni relative alla modifica degli statuti non possono essere prese se non con la maggioranza dei due terzi dell* soci* attiv* presenti.
Art. 13
Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
Le soci* attiv* assenti hanno la possibilità di farsi sappresentare per procura da un* soci* attiv* dell’Associazione; tuttavia ogni rappresentante non può ricevere più di due procure.
Art. 14
L’ordine del giorno dell’Assemblea generale annuale è definito dal comitato. Comprende necessariamente:
- Il rapporto del Comitato sull’Attività dell’associazione durante l’anno trascorso;
- I rapporti della tesoriera e dell’Organo di controllo dei conti;
- L’elezione dei membri di Comitato e dell’Organo di controllo dei conti;
- Le domande, interpellanze e/o mozioni che sono giunte al Comitato almeno una settimana prima dell’AG.
IL COMITATO
Art. 15
Il Comitato esegue e fa rispettare le decisioni dell’Assemblea generale. Gestisce l’Associazione e prende le misure necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2. Il Comitato decide su tutte le questioni che non sono di competenza dell’Assemblea generale.
Art. 16
- Il Comitato dell’Associazione è composto da un minimo di sette membri, eletti dalla maggioranza semplice dell’Assemblea generale. Quest* soci* devono rappresentare in modo equo i diversi settori professionali della salute sessuale: educazione, consulenza e formazione;
- La provenienza dell* soci* di Comitato rappresenta la diversità cantonale della Svizzera latina;
- La durata del mandato dell* soci* è di tre anni, con possibilità di rielezione per un secondo mandato consecutivo da uno a tre anni. Altri mandati non consecutivi sono possibili; Il comitato è autocostituito;
- La maggioranza del comitato è costituita da soci* attiv*.
Art. 17
Il Comitato si organizza autonomamente. Si riunisce secondo le necessità dell’Associazione. Il Comitato è costituito in modo valido se sono presenti tre soci*, Presidente inclus*. Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza semplice dell* soci* presenti. L* Presidente vota e, in caso di parità di voti, sceglie il voto.
Art. 18
In caso di assenza durante il mandato, il Comitato può completarsi per cooptazione fino all’Assemblea generale seguente. Se la presidenza è vacante, l* vicePresidente o un altro membro di Comitato succedono al ruolo fino all’Assemblea generale successiva.
Art. 19
L’Associazione è validamente implicata con la firma collettiva dell* Presidente e di un membro di comitato.
Art. 20
Il Comitato:
- Nomina uno o due dell* su* soci* alla presidenza;
- Assicura la rappresentanza e l’amministrazione dell’Associazione;
- Esegue le decisioni dell’Assemblea generale e prende tutte le misure necessarie nell’interesse dell’Associazione;
- Controlla ed è garante dell’applicazione regolare degli statuti e della carta associativa;
- È abilitata a intervenire pubblicamente in nome dell’Associazione;
- Convoca le Assemblee generali ordinarie e straordinarie e procede al loro corretto svolgimento;
- Avvisa dell’ammissione e la dimissione dell* su* soci*, come pure della loro esclusione;
- Propone all’Assemblea generale l’Organo di controllo dei conti secondo l’Art.10;
- Propone le soci* che partecipano ai gruppi di lavoro;
- Definisce ed elabora il mansionario per i gruppi di lavoro;
- Dà mandato ai gruppi di lavoro di effettuare i compiti assegnati secondo il loro mansionario;
- È responsabile dei conti dell’Associazione;
- Gestisce i conti legati alle attività dei gruppi di lavoro.
Art. 21
Il Comitato assume (licenzia) collaborazioni salariate o a titolo gratuito in seno all’Associazione. Può attribuire a ogni soci* dell’Associazione o esterna a questa un mandato limitato nel tempo e ne definisce le mansioni.
ORGANO DI CONTROLLO DEI CONTI
Art. 22
L’organo di controllo dei conti verifica la gestione finanziaria dell’Associazione e presenta un rapporto all’Assemblea generale.
GRUPPI DI LAVORO
Art. 23
Per trattare e approfondire specifiche tematiche, domande e aspetti, oltre a garantire l’organizzazione della formazione continua, l’Associazione forma tramite l’Assemblea generale dei gruppi di lavoro. I membri dei gruppi di lavoro sono eletti dall’Assemblea generale, con un mandato di 2 anni rinnovabili, su preavviso del comitato, secondo gli articoli 10 e 20.
Il Comitato o l’Assemblea generale può costituire dei gruppi di lavoro in ogni momento, con lo scopo di trattare e approfodire diverse domande o aspetti. Questi gruppi devono rispondere del loro lavoro durante gli incontri di Comitato e durante l’Assemblea generale annuale.
SCIOGLIMENTO
Art. 24
L’associazione può essere sciolta dall’Assemblea generale, con la maggioranza dei due terzi dell* soci* attiv*. Se i due terzi dell* soci* attiv* non sono presenti, dev’essere organizzata una nuova assemblea generale con convocazione delle soci*. In questo caso, le decisioni saranno prese con la maggioranza dell* soci* attiv* presenti.
Eventuali attivi saranno devoluti a un’organizzazione con scopi simili.
I presenti statuti sono stati approvati dall’Assemblea costitutiva del 16 giugno 2018 a Losanna.